Ordinanza — n. 49379/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBINI BATTISTA ELISEO nato a CASTELLI CALEPIO il 15/02/1949 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Zerbini Battista Eliseo, condannato per il reato di cui all'art. 10-ter digs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità incolpevole ad adempiere ai versamenti IVA omessi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49379/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10-ter digs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità incolpevole ad adempiere ai versamenti IVA omessi;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBINI BATTISTA ELISEO nato a CASTELLI CALEPIO il 15/02/1949 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Zerbini Battista Eliseo, condannato per il reato di cui all'art. 10-ter digs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della sussistenza di una situazione di oggettiva impossibilità incolpevole ad adempiere ai versamenti IVA omessi;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, posto che l'inesigibilità della condotta doverosa, per imprevedibilità e non imputabilità al soggetto agente, è stata esclusa sottolineando sia che le cause della crisi di liquidità, per come prospettate anche dalla difesa, risalgono ad almeno tre anni prima dell'inadempimento, sia che, come indicato anche dai testi della difesa, non risulta intrapresa alcuna efficace misura per consentire di assolvere le obbligazioni tributarie, sia che non è nemmeno allegata qualche azione incidente sul patrimonio personale dell'imputato al fine di reperire le risorse economiche necessarie (cfr. pagg. 5-7 della sentenza di appello);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preéident