Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 20/12/1979 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Ambrosini Alessandro, condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di giustizia, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali a carico;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di giustizia, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali a carico;

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni d'asilo contraddittorie verosimiglianza dei motivi d'asilo migrazione illegale controlli alle frontiere, asilo e immigrazione polizia degli stranieri contravvenzione alla legge sugli stranieri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 20/12/1979 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Ambrosini Alessandro, condannato per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017, conv. in I. 48/2017 e mod. con I. n. 132 del 2018 alla pena ritenuta di giustizia, con un unico motivo, deduce la violazione di legge con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali a carico;

Considerato che le censure esposte difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto generiche e prive dei dati di fatto necessari per valutarle, e comunque formulano doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, siccome contestano l'idoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite, senza nemmeno indicarle, a fondare il giudizio di responsabilità, conseguente alla constatazione, effettuata da due appartenenti alla polizia giudiziaria, della presenza dell'imputato, intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, in una zona il cui accesso gli era stato vietato con provvedimento del Questore competente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre dent