Ordinanza — n. 49374/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DOMENICO nato a ANCONA il 09/04/1968 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Di Rocco Domenico, condannato per i reati di cui agli artt. 1, comma 2, lett. e), e 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020, conv. con modifiche dalla legge 22 maggio 2020, n.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 49374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1, comma 2, lett. e), e 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020, conv. con modifiche dalla legge 22 maggio 2020, n.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO DOMENICO nato a ANCONA il 09/04/1968 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Di Rocco Domenico, condannato per i reati di cui agli artt. 1, comma 2, lett. e), e 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020, conv. con modifiche dalla legge 22 maggio 2020, n.
23. alla pena ritenuta di giustizia, a fronte della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, articolando un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del difetto di specificità dell'atto di gravame ritenuto inammissibile; Considerato che il motivo proposto espone censure manifestamente infondate in quanto relative a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, perché l'atto di appello dichiarato inammissibile per difetto di specificità:
a) con riferimento all'accertamento di responsabilità, si era limitato a rilevare che la violazione dell'obbligo di quarantena era stato determinato dall'esigenza di recarsi presso la Guardia Medica, senza confrontarsi in alcun modo con quanto esposto nella sentenza impugnata, nella quale si dà atto espressamente delle dichiarazioni del medico in servizio presso la Guardia Medica, che ha escluso l'accesso dell'imputato nella struttura il giorno del fatto;
b) con riferimento al trattamento sanzionatorio, aveva solo formulato la richiesta: «in subordine ridurre la pena ad equità», senza null'altro indicare; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ent