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Ordinanza — n. 49372/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49372/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49372/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO NICOLA nato a GUARDAVALLE il 29/11/1970 avverso la sentenza del 16/04/2019 del TRIBUNALE di CATANZAROC1:5: 1:1:gZ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; , ill Rilevato che l'appello proposto da Tedesco Nicola, condannato per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo a) e 279 d.lgs. 152/2006 (capo b) alla pena finale di 3.000,00 euro di ammenda, per effetto di cumulo materiale, e riqualificato ricorso per cassazione, siccome unica impugnazione consentita nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49372/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo a) e 279 d.lgs. 152/2006 (capo b) alla pena finale di 3.000,00 euro di ammenda, per effetto di cumulo materiale, e riqualificato ricorso per cassazione, siccome unica impugnazione consentita nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione;

Parole chiave

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infrazione amministrativa ammende per infrazione procedurale mancanza di disciplina tassa sui rifiuti pagamento dell'ammenda diritto di emissione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO NICOLA nato a GUARDAVALLE il 29/11/1970 avverso la sentenza del 16/04/2019 del TRIBUNALE di CATANZAROC1:5: 1:1:gZ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; , ill Rilevato che l'appello proposto da Tedesco Nicola, condannato per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo a) e 279 d.lgs. 152/2006 (capo b) alla pena finale di 3.000,00 euro di ammenda, per effetto di cumulo materiale, e riqualificato ricorso per cassazione, siccome unica impugnazione consentita nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione;

Considerato, in particolare, che, ad avviso della giurisprudenza consolidata di legittimità, la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori si applica anche per il caso di appello convertito in ricorso, perché, altrimenti, verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere e ensore Il Pre dente