Ordinanza — n. 49196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso il provvedimento del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato a)9liso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, reiterato con deposito di ulteriore atto in prossimità dell'udienza- è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso, trattato con rito cd. de plano, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso il provvedimento del 19/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato a)9liso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, reiterato con deposito di ulteriore atto in prossimità dell'udienza- è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile.
Il ricorrente, infatti, ha impugnato l'ordinanza con la quale, in esito all'udienza del 29 luglio 2023, il giudice per l'udienza preliminare ha differito la trattazione dell'udienza all'esito della pronuncia sulla ricusazione del giudice proposta dal Bongiovanni. La tipologia di provvedimento impugnato, prevista a garanzia dell'imputato che ha proposto l'istanza di ricusazione, è meramente interlocutoria e non dà luogo a decisione anticipatoria del giudizio rimesso al giudice, ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di rinvio a giudizio.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso, trattato con rito cd. de plano, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere es 7-e Il Pr i