Cassation court dismisses appeal on criminal conviction for traffic offense due to lack of admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Piserchia inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Article 337 of the Penal Code. The appellant argued for the application of suspended sentence benefits and a reduced penalty, but the Court found these arguments belonged to the trial court's exclusive discretion. Consequently, the Court ruled that the appeal involved reviewable issues of censorship and failed to meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals concerning the application of suspended sentence benefits or the reduction of penalties are inadmissible in jurisdictional proceedings when the first-instance judgment provides exhaustive and logical reasoning regarding the specific facts and the defendant's personality, as such matters remain within the exclusive appreciation of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piserchia Vincenzo, nato a Foggia il 14/04/2003 avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e misura della pena - rideterminata in appello in mesi dieci di reclusione, con la diminuente del rito -, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica P motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto - un condotta di particolare pericolo creato per gli utenti della strada - rispetto al quale non sono acquisiti elementi per una positiva valutazione della personalità dell'imputato (se non quello della incensuratezza, di per neutro) e la reiterata violazione delle prescrizioni impostegli in sede di misura, ritenuta ostativa alla formulazione del giudizio che, dopo la condanna, l'imputato si sarebbe astenuto dalla commissione di fatti illeciti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere eytrore Il