Criminal appeal dismissed for inadmissibility; possession of packaging tools proved non-personal drug use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Roberto Di Terlizzi's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellate court correctly determined that possession of scales, tape, and 115 packets indicated drug trafficking rather than personal use, while also considering the defendant's prior record to justify a reduced sentence. Consequently, the appeal was rejected, and Di Terlizzi was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning on the nature of drug possession and the relevance of prior convictions is sound and sufficient to justify the sentence reduction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TERLIZZI ROBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 09/10/1985 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Terlizzi Roberto OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, per escludere che la sostanza stupefacente sequestrata fosse declinata all'uso esclusivamente personale, come fosse significativo, non tanto il dato ponderale, ma il possesso di quanto necessario per il confezionamento e la diluizione delle dosi, ed in particolare un bilancino, del nastro isolante, pellicola di plastica e soprattutto, rnannitolo e 115 bustine, oggetti che, qualora complessivamente considerati (ed al netto della presunto recente acquisto del nastro isolante necessario per lo svolgimento di lavori) deponevano per un uso non esclusivamente personale della sostanza; rilevato che analogo limite incontrano il secondo e terzo motivo avendo la Corte territoriale assegnato la corretta rilevanza ai precedenti gravi e specifici del ricorrente onde trarne la aumentata pericolosità sociale e maggiore colpevolezza, valorizzando, ai fini della dosimetria della pena, la professionalità della condotta e riducendo significativamente la pena rispetto a quella irrogata dal Tribunale e qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis