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Ordinanza — n. 49192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GIUSEPPE nato a TRIGGIANO il 15/01/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raia Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena, ritenuta in continuazione con altra condanna passata in giudicato, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione ampiamente motivato sul punto là dove ha escluso che la stessa potesse essere determinata in appena un mese di reclusione, come richiesto dalla difesa, visto che la sostanza stupefacente coltivata, per stessa ammissione del ricorrente, era destinata al sodalizio di cui alla decisione definitiva; che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GIUSEPPE nato a TRIGGIANO il 15/01/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raia Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena, ritenuta in continuazione con altra condanna passata in giudicato, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione ampiamente motivato sul punto là dove ha escluso che la stessa potesse essere determinata in appena un mese di reclusione, come richiesto dalla difesa, visto che la sostanza stupefacente coltivata, per stessa ammissione del ricorrente, era destinata al sodalizio di cui alla decisione definitiva; che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena sospensione di pena sanzioni penali commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena alleggerimento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIA GIUSEPPE nato a TRIGGIANO il 15/01/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Raia Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena, ritenuta in continuazione con altra condanna passata in giudicato, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione ampiamente motivato sul punto là dove ha escluso che la stessa potesse essere determinata in appena un mese di reclusione, come richiesto dalla difesa, visto che la sostanza stupefacente coltivata, per stessa ammissione del ricorrente, era destinata al sodalizio di cui alla decisione definitiva; che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11