Ordinanza — n. 49190/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMKO PABI nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Somko Pabi; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine all'illecita detenzione di sostanza stupefacente è manifestamente infondato oltre che generico, non confrontandosi con la decisione della Corte di appello che, a fronte di identica censura, ha rilevato come la condotta fosse stata ben percepita da parte del personale di polizia intervenuto che infatti aveva avuto modo di vedere il momento dello scambio con altro soggetto, tra l'altro rinvenendo indosso al ricorrente immediatamente perquisito, occultati nelle mutande, due involucri per complessivi 90 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49190/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMKO PABI nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Somko Pabi; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine all'illecita detenzione di sostanza stupefacente è manifestamente infondato oltre che generico, non confrontandosi con la decisione della Corte di appello che, a fronte di identica censura, ha rilevato come la condotta fosse stata ben percepita da parte del personale di polizia intervenuto che infatti aveva avuto modo di vedere il momento dello scambio con altro soggetto, tra l'altro rinvenendo indosso al ricorrente immediatamente perquisito, occultati nelle mutande, due involucri per complessivi 90 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMKO PABI nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Somko Pabi; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine all'illecita detenzione di sostanza stupefacente è manifestamente infondato oltre che generico, non confrontandosi con la decisione della Corte di appello che, a fronte di identica censura, ha rilevato come la condotta fosse stata ben percepita da parte del personale di polizia intervenuto che infatti aveva avuto modo di vedere il momento dello scambio con altro soggetto, tra l'altro rinvenendo indosso al ricorrente immediatamente perquisito, occultati nelle mutande, due involucri per complessivi 90 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1