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Ordinanza — n. 49188/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49188/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIL ABDELFETTAH nato il 18/07/1997 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Nu" visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Salii Abdelfettah; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che, dopo aver apprezzato l'assenza di elementi favorevoli rilevanti, ha fatto pertinente riferimento alla valutazione complessiva in ordine alla congruità della pena per come determinata dal primo giudice ritenendola correttamente determinata; rilevato che, infatti, le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che in linea con detta giurisprudenza si presenta pertanto la motivazione nella parte in cui ha tenuto conto della pena individuata nel minimo e dell'esclusione della recidiva nonostante la sussistenza dei plurimi precedenti penali, elementi che, unitariamente considerati, hanno fatto ritenere congrua la pena in concreto irrogata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49188/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che in linea con detta giurisprudenza si presenta pertanto la motivazione nella parte in cui ha tenuto conto della pena individuata nel minimo e dell'esclusione della recidiva nonostante la sussistenza dei plurimi precedenti penali, elementi che, unitariamente considerati, hanno fatto ritenere congrua la pena in concreto irrogata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva reiterazione di reati penali pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIL ABDELFETTAH nato il 18/07/1997 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Nu" visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Salii Abdelfettah; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che, dopo aver apprezzato l'assenza di elementi favorevoli rilevanti, ha fatto pertinente riferimento alla valutazione complessiva in ordine alla congruità della pena per come determinata dal primo giudice ritenendola correttamente determinata; rilevato che, infatti, le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che in linea con detta giurisprudenza si presenta pertanto la motivazione nella parte in cui ha tenuto conto della pena individuata nel minimo e dell'esclusione della recidiva nonostante la sussistenza dei plurimi precedenti penali, elementi che, unitariamente considerati, hanno fatto ritenere congrua la pena in concreto irrogata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così