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Ordinanza — n. 49186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHA SHKELQIM nato il 10/09/1966 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lusha Shkelqim; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza formulata e confutata in sede di gravame, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorrente là dove è stata valorizzata la violazione della misura nonostante il ricorrente godesse di ampia autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione ponendo in essere la condotta di reato nell'unico giorno in cui non era autorizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza formulata e confutata in sede di gravame, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorrente là dove è stata valorizzata la violazione della misura nonostante il ricorrente godesse di ampia autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione ponendo in essere la condotta di reato nell'unico giorno in cui non era autorizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale violazione del principio di celerità assenza di persecuzione responsabilità scemata carcerazione cautelativa motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHA SHKELQIM nato il 10/09/1966 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lusha Shkelqim; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza formulata e confutata in sede di gravame, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorrente là dove è stata valorizzata la violazione della misura nonostante il ricorrente godesse di ampia autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione ponendo in essere la condotta di reato nell'unico giorno in cui non era autorizzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1