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Ordinanza — n. 49183/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49183/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKOYATA SOLOMON nato il 25/12/1985 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ekoyata Solomon; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve in ragione dell'inserimento dell'imputato in un più vasto circuito criminale in grado di assicurare rilevanti quantità di droghe di differente tipo ("leggere" e "pesanti") prendendo in esame il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura detenuta e venduta nel corso degli anni a numerose persone, l'attività di spaccio effettuata con mezzi professionali, le modalità organizzate dello spaccio secondo la richiesta effettuata da parte di clienti ormai fidelizzati e l'utilizzo di altri soggetti sia per l'acquisto che per la co-detenzione a fini di spaccio; osservato che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura risulta il motivo con cui si rivolgono critiche alla determinazione degli aumenti per la continuazione, essendo stati gli stessi calcolati prudenzialmente sul minimo per ogni cessione (in numero di 1.347 cessioni in tutto) contestata in termini di certezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve in ragione dell'inserimento dell'imputato in un più vasto circuito criminale in grado di assicurare rilevanti quantità di droghe di differente tipo ("leggere" e "pesanti") prendendo in esame il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura detenuta e venduta nel corso degli anni a numerose persone, l'attività di spaccio effettuata con mezzi professionali, le modalità organizzate dello spaccio secondo la richiesta effettuata da parte di clienti ormai fidelizzati e l'utilizzo di altri soggetti sia per l'acquisto che per la co-detenzione a fini di spaccio; osservato che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura risulta il motivo con cui si rivolgono critiche alla determinazione degli aumenti per la continuazione, essendo stati gli stessi calcolati prudenzialmente sul minimo per ogni cessione (in numero di 1.347 cessioni in tutto) contestata in termini di certezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti reati economici crimine organizzato conseguimento fraudolento di una prestazione difesa contro le pratiche commerciali illecite amministrazione infedele qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKOYATA SOLOMON nato il 25/12/1985 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ekoyata Solomon; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni che hanno portato ad escludere l'ipotesi lieve in ragione dell'inserimento dell'imputato in un più vasto circuito criminale in grado di assicurare rilevanti quantità di droghe di differente tipo ("leggere" e "pesanti") prendendo in esame il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura detenuta e venduta nel corso degli anni a numerose persone, l'attività di spaccio effettuata con mezzi professionali, le modalità organizzate dello spaccio secondo la richiesta effettuata da parte di clienti ormai fidelizzati e l'utilizzo di altri soggetti sia per l'acquisto che per la co-detenzione a fini di spaccio; osservato che manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura risulta il motivo con cui si rivolgono critiche alla determinazione degli aumenti per la continuazione, essendo stati gli stessi calcolati prudenzialmente sul minimo per ogni cessione (in numero di 1.347 cessioni in tutto) contestata in termini di certezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso