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Ordinanza — n. 49182/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49182/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE CARMINE nato a NAPOLI il 26/12/1979 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrante Carmine; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorrente smentendo che si fosse recato immediatamente dai carabinieri dove si presentava solo successivamente ed a distanza di una apprezzabile lasso di tempo, complessivamente valutando la condotta a mente della quale, per futili motivi, aveva deciso di allontanarsi dal luogo di detenzione danneggiando il braccialetto elettronico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorrente smentendo che si fosse recato immediatamente dai carabinieri dove si presentava solo successivamente ed a distanza di una apprezzabile lasso di tempo, complessivamente valutando la condotta a mente della quale, per futili motivi, aveva deciso di allontanarsi dal luogo di detenzione danneggiando il braccialetto elettronico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito braccialetto elettronico risarcimento alle vittime di reati pagamento dell'ammenda infrazione alla legge sulle armi confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE CARMINE nato a NAPOLI il 26/12/1979 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrante Carmine; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga doglianza, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere di non scarsa offensività la condotta posta in essere dal ricorrente smentendo che si fosse recato immediatamente dai carabinieri dove si presentava solo successivamente ed a distanza di una apprezzabile lasso di tempo, complessivamente valutando la condotta a mente della quale, per futili motivi, aveva deciso di allontanarsi dal luogo di detenzione danneggiando il braccialetto elettronico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/