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Ordinanza — n. 49178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LORENZO nato a MODENA il 02/07/1980 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Debarre Lorenzo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare l'atto dell'ufficio è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata, tenuto conto che la decisione, oltre a non smentire la rilevanza dell'identificazione ancora in corso (in tal senso la valorizzata differenza esistente tra mero riconoscimento ed identificazione da parte dei verbalizzanti, evenienze ritenute non sovrapponibili) dei due soggetti, tra cui il ricorrente, fermati in occasione di un tentato furto, ha apprezzato la condotta oppositiva realizzata nell'ambito del complessivo controllo in atto nel corso di indagini tese all'accertamento di detto segnalato reato; rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta ritenendo determinanl:e la circostanza che il ricorrente fosse soggetto pluripregiudicato e, altresì, gravato da precedente condanna per il reato di minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 49178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare l'atto dell'ufficio è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata, tenuto conto che la decisione, oltre a non smentire la rilevanza dell'identificazione ancora in corso (in tal senso la valorizzata differenza esistente tra mero riconoscimento ed identificazione da parte dei verbalizzanti, evenienze ritenute non sovrapponibili) dei due soggetti, tra cui il ricorrente, fermati in occasione di un tentato furto, ha apprezzato la condotta oppositiva realizzata nell'ambito del complessivo controllo in atto nel corso di indagini tese all'accertamento di detto segnalato reato; rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta ritenendo determinanl:e la circostanza che il ricorrente fosse soggetto pluripregiudicato e, altresì, gravato da precedente condanna per il reato di minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attitudine all'integrazione circostanze attenuanti procedura di ricusazione motivi di cassazione reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LORENZO nato a MODENA il 02/07/1980 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Debarre Lorenzo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare l'atto dell'ufficio è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata, tenuto conto che la decisione, oltre a non smentire la rilevanza dell'identificazione ancora in corso (in tal senso la valorizzata differenza esistente tra mero riconoscimento ed identificazione da parte dei verbalizzanti, evenienze ritenute non sovrapponibili) dei due soggetti, tra cui il ricorrente, fermati in occasione di un tentato furto, ha apprezzato la condotta oppositiva realizzata nell'ambito del complessivo controllo in atto nel corso di indagini tese all'accertamento di detto segnalato reato; rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta ritenendo determinanl:e la circostanza che il ricorrente fosse soggetto pluripregiudicato e, altresì, gravato da precedente condanna per il reato di minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso