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Ordinanza — n. 49175/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49175/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GIOACCHINO nato a NAPOLI il 31/01/1988 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Piscopo Gioacchino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 49175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione difetto di legittimazione del ministero pubblico perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GIOACCHINO nato a NAPOLI il 31/01/1988 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Piscopo Gioacchino; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24