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Ordinanza — n. 49174/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49174/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBERA EUGENIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/03/1998 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ribera Eugenio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità è generico in quanto carente di effettiva critica in ordine alle ragioni espresse in sentenza; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati tenuto conto che: quanto alle attenuanti generiche, prive di rilevanza risultano sia l'incensuratezza (in tal senso il dato normativo) che la giovane età, confutata dalla Corte di appello osservando come la stessa non avesse inciso sulla concreta commissione del reato; quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, è stato apprezzato il seppur successivo reato ex art. 697 cod. pen. che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha fatto ritenere sussistesse una prognosi negativa di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen; Ordinanza — n. 49174/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati tenuto conto che: quanto alle attenuanti generiche, prive di rilevanza risultano sia l'incensuratezza (in tal senso il dato normativo) che la giovane età, confutata dalla Corte di appello osservando come la stessa non avesse inciso sulla concreta commissione del reato; quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, è stato apprezzato il seppur successivo reato ex art. 697 cod. pen. che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha fatto ritenere sussistesse una prognosi negativa di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena recidiva nell'infrazione pene condizionali commisurazione della pena minorile riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBERA EUGENIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/03/1998 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ribera Eugenio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità è generico in quanto carente di effettiva critica in ordine alle ragioni espresse in sentenza; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati tenuto conto che: quanto alle attenuanti generiche, prive di rilevanza risultano sia l'incensuratezza (in tal senso il dato normativo) che la giovane età, confutata dalla Corte di appello osservando come la stessa non avesse inciso sulla concreta commissione del reato; quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, è stato apprezzato il seppur successivo reato ex art. 697 cod. pen. che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha fatto ritenere sussistesse una prognosi negativa di recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il