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Ordinanza — n. 49168/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49168/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE FELICE nato a MILANO il 15/10/1994 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cacace Felice; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è teso ad una preclusa differente e più favorevole ricostruzione del fatto che la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente effettuato sulla base dei dati probatori a disposizione, laddove ha ritenuto che l'allontanamento dal domicilio non trovasse giustificazione nella necessità di recarsi presso il nosocomio, raggiunto solo dopo il controllo presso la abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 49168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è teso ad una preclusa differente e più favorevole ricostruzione del fatto che la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente effettuato sulla base dei dati probatori a disposizione, laddove ha ritenuto che l'allontanamento dal domicilio non trovasse giustificazione nella necessità di recarsi presso il nosocomio, raggiunto solo dopo il controllo presso la abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute uscita illegale dal paese partenza volontaria persecuzione determinante per la fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE FELICE nato a MILANO il 15/10/1994 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cacace Felice; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è teso ad una preclusa differente e più favorevole ricostruzione del fatto che la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente effettuato sulla base dei dati probatori a disposizione, laddove ha ritenuto che l'allontanamento dal domicilio non trovasse giustificazione nella necessità di recarsi presso il nosocomio, raggiunto solo dopo il controllo presso la abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/1