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Ordinanza — n. 49166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO RUSLAN nato il 21/09/1996 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Garofalo Ruslan; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata e ritenuta recidiva è generico poiché non confuta la precisa motivazione della Corte di appello che, in ordine ad identica censura ha potuto apprezzare la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla precedente commissioni di più furti e da quello di resistenza a pubblico ufficiale, così dando conto della valutata insensibilità ai precetti penali e della pervicacia a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO RUSLAN nato il 21/09/1996 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Garofalo Ruslan; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata e ritenuta recidiva è generico poiché non confuta la precisa motivazione della Corte di appello che, in ordine ad identica censura ha potuto apprezzare la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla precedente commissioni di più furti e da quello di resistenza a pubblico ufficiale, così dando conto della valutata insensibilità ai precetti penali e della pervicacia a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione riesame dell'entità pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO RUSLAN nato il 21/09/1996 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Garofalo Ruslan; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla contestata e ritenuta recidiva è generico poiché non confuta la precisa motivazione della Corte di appello che, in ordine ad identica censura ha potuto apprezzare la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla precedente commissioni di più furti e da quello di resistenza a pubblico ufficiale, così dando conto della valutata insensibilità ai precetti penali e della pervicacia a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11