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Ordinanza — n. 49165/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49165/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA ANGELO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Berretta Angelo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art.385 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che generico risulta anche il secondo motivo che non confuta la parte della decisione che ha apprezzato la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla natura e dal tempo di commissione dei numerosi reati contro il patrimonio e in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che generico risulta anche il secondo motivo che non confuta la parte della decisione che ha apprezzato la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla natura e dal tempo di commissione dei numerosi reati contro il patrimonio e in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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valutazione del reinserimento rischio d'integrazione assistenza riabilitativa pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti aiuti a carattere sociale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA ANGELO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Berretta Angelo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art.385 cod. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che generico risulta anche il secondo motivo che non confuta la parte della decisione che ha apprezzato la maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla natura e dal tempo di commissione dei numerosi reati contro il patrimonio e in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2