Cassation appeal dismissed for genericity due to lack of specific correlation between challenged decision and appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Visconti Pietro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability for a crime under Article 385 of the Penal Code, but the appeal was rejected because its grounds were deemed generic. The court ruled that without a specific correlation between the arguments in the appeal and the contested decision, the appeal suffers from the vice of aspecificity and lacks effective criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if it lacks any indication of the correlation between the reasons argued in the contested decision and those put forward in the appeal, failing to avoid the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Visconti Pietro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. è generico poiché privo di un'effettiva censura nei confronti della decisione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del pròvvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/