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Ordinanza — n. 49160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGRESTANO SAMUEL nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 02/06/1992 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sagrestano Samuel; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando: quanto alla presenza delle più persone, le stesse fossero presenti al secondo piano della struttura carceraria ove lo stesso pubblico ufficiale si era recato tanto da sentire proprio da tale luogo le offese rivoltegli, in ordine alle quali non si rendeva affatto necessaria la testimonianza delle persone presenti; quanto alla recidiva, come, sia la pluralità degli altri reati, sia i pregressi reati in materia di inosservanza di provvedimenti dell'autorità ed evasione, oltre alle modalità particolarmente offensive nei confronti del pubblico ufficiale, fossero tali da implicare una maggiore pericolosità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGRESTANO SAMUEL nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 02/06/1992 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sagrestano Samuel; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando: quanto alla presenza delle più persone, le stesse fossero presenti al secondo piano della struttura carceraria ove lo stesso pubblico ufficiale si era recato tanto da sentire proprio da tale luogo le offese rivoltegli, in ordine alle quali non si rendeva affatto necessaria la testimonianza delle persone presenti; quanto alla recidiva, come, sia la pluralità degli altri reati, sia i pregressi reati in materia di inosservanza di provvedimenti dell'autorità ed evasione, oltre alle modalità particolarmente offensive nei confronti del pubblico ufficiale, fossero tali da implicare una maggiore pericolosità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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precedenti penali rilevanti aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione riabilitazione altri reati pentito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGRESTANO SAMUEL nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 02/06/1992 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sagrestano Samuel; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame a cui la Corte di merito ha risposto con corretti riferimenti in fatto e diritto rilevando: quanto alla presenza delle più persone, le stesse fossero presenti al secondo piano della struttura carceraria ove lo stesso pubblico ufficiale si era recato tanto da sentire proprio da tale luogo le offese rivoltegli, in ordine alle quali non si rendeva affatto necessaria la testimonianza delle persone presenti; quanto alla recidiva, come, sia la pluralità degli altri reati, sia i pregressi reati in materia di inosservanza di provvedimenti dell'autorità ed evasione, oltre alle modalità particolarmente offensive nei confronti del pubblico ufficiale, fossero tali da implicare una maggiore pericolosità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24