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Ordinanza — n. 49158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINO PAOLO nato a TRAPANI il 03/10/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Canino Paolo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere la pena determinata dal primo giudice adeguata E corretta nonostante gli errori effettuati in ordine all'individuazione dei presupposti di legge, apprezzamento che ha tenuto conto del dato ponderale e della purezza dello stupefacente di differente tipologia, tale da denotare una dedizione "quasi" professionale all'attività illecita; ritenuto che il secondo motivo con cui si deduce il superamento dei limiti di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen., non è stato dedotto in sede di gravame - allorché è stata formulata censura in ordine alla mera sussistenza della recidiva - essendo la pena non illegale poiché ampiamente ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale (in tal senso pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale», Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ordinanza — n. 49158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, sesto comma, cod. pen., non è stato dedotto in sede di gravame - allorché è stata formulata censura in ordine alla mera sussistenza della recidiva - essendo la pena non illegale poiché ampiamente ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale (in tal senso pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale», Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINO PAOLO nato a TRAPANI il 03/10/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Canino Paolo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere la pena determinata dal primo giudice adeguata E corretta nonostante gli errori effettuati in ordine all'individuazione dei presupposti di legge, apprezzamento che ha tenuto conto del dato ponderale e della purezza dello stupefacente di differente tipologia, tale da denotare una dedizione "quasi" professionale all'attività illecita; ritenuto che il secondo motivo con cui si deduce il superamento dei limiti di cui all'art. 99, sesto comma, cod. pen., non è stato dedotto in sede di gravame - allorché è stata formulata censura in ordine alla mera sussistenza della recidiva - essendo la pena non illegale poiché ampiamente ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale (in tal senso pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui «L'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale», Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso