Ordinanza — n. 49153/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI VITO nato a PALERMO il 04/04/1992 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santini Vito e la memoria inviata il 6 ottobre 2023 dall'avv. Daniele Livreri con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso prospettando l'incostituzionalità dell'art. 545 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione dì norme processuali in ordine alla valutazione della prova circa l'allontanamento dall'abitazione ex art. 385 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 545 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen, art. 545-bis cod. proc. pen, art. 545-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Daniele Livreri con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso prospettando l'incostituzionalità dell'art. 545 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione dì norme processuali in ordine alla valutazione della prova circa l'allontanamento dall'abitazione ex art. 385 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI VITO nato a PALERMO il 04/04/1992 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santini Vito e la memoria inviata il 6 ottobre 2023 dall'avv. Daniele Livreri con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso prospettando l'incostituzionalità dell'art. 545 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione dì norme processuali in ordine alla valutazione della prova circa l'allontanamento dall'abitazione ex art. 385 cod. pen.
è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'assenza di elementi che deponessero per il solo ipotizzato malfunzionamento del citofono, non avendo gli operanti allorché avevano effettuato per ben due volte il controllo (uno alle 00:01, altro alle 00:17) rilevato nulla al riguardo; osservato che il motivo con cui si censura il mancato avviso rivolto alle parti ex art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine alla sostituzione della pena detentiva in una cii diverso tenore ex art. 20-bis legge n. 689 del 1981 è generico in quanto privo delle ragioni alla base della eventuale sostituzione (il ricorrente si limita ad esporre l'attuale regime normativo in ordine alla possibilità di diretta applicazione delle pene sostitutive da parte della Corte di appello ex art. 545-bis cod. pen.); che è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); che il motivo risulta, invero, manifestamente infondato là dove la parte non risulta abbia mai formulato richiesta di sostituzione della pena, né con motivi nuovi - pur possibili in ragione della sentenza di appello emessa il 16 febbraio 2023 -, né nel corso dell'udienza (Sez. 6, n. .33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090), evenienza possibile anche se celebratasi la stessa in forma cartolare; che quanto detto implica l'irrilevanza dell'altrettanto generica questione di costituzionalità della norma, tenuto conto che nessuna preclusione incontra il ricorrente nel richiedere la pena sostitutiva, al giudice dell'esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così