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Ordinanza — n. 49140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic protest against police, ruling specific threats constitute resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Ferretta inadmissible due to its generic nature regarding the charge of resistance. The lower court had factually reconstructed the defendant's conduct as a specific threat and attempted physical aggression against verbalizers, rather than a mere generic protest. Consequently, the court rejected the argument for generic mitigating circumstances and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The court must reject appeals based on generic protests when the lower court has already established specific facts demonstrating a threat or physical aggression intended to obstruct control, thereby excluding the application of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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resistance to police generic protest defense threat assessment mitigating circumstances Cassazione appeal procedural inadmissibility criminal liability censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferretta Pietro, nato a S. Agata Militello il 5/11/1955 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi generici a fronte della puntuale ricostruzione della condotta sviluppata nella sentenza impugnata e delle argomentazioni svolte sulla sua sussumibilità nel reato di resistenza perché consistita in una minaccia idonea a intralciare o compromettere il controllo dei verbalizzanti, piuttosto che condotta risoltasi in una mera e generica protesta.

Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata contro gli agenti, espressa sia a parole che attraverso un tentativo di aggressione fisica, sono state correttamente valutate per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in carenza di ulteriori elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esidente