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Ordinanza — n. 49137/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49137/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rimoldi Alex, nato a Como il 17/01/1996 avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ritenendo che non vi fosse prova della destinazione delle droga caduta in sequestro all'uso esclusivamente personale in ragione delle concrete modalità dell'accertamento (dato quantitativo; pluralità di tipologia degli stupefacenti e modalità concrete del fatto);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ritenendo che non vi fosse prova della destinazione delle droga caduta in sequestro all'uso esclusivamente personale in ragione delle concrete modalità dell'accertamento (dato quantitativo; pluralità di tipologia degli stupefacenti e modalità concrete del fatto);

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze guida recidiva in stato di ebbrezza alleggerimento della pena sostanze soggette a restrizione traffico di cocaina
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rimoldi Alex, nato a Como il 17/01/1996 avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ritenendo che non vi fosse prova della destinazione delle droga caduta in sequestro all'uso esclusivamente personale in ragione delle concrete modalità dell'accertamento (dato quantitativo; pluralità di tipologia degli stupefacenti e modalità concrete del fatto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr siden