Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49135/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments are repetitive of merits judgment on drug trafficking aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Filippo Cacciapaglia's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the aggravating circumstance for drug trafficking were merely repetitive of the lower court's already examined and correctly reasoned decisions. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new substantive legal grounds to overturn the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990; Art. 80, lett. g, d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of censure already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the judge of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking aggravating circumstance repetitive appeal grounds Corte di Cassazione inadmissibility procedural costs award drug trafficking sentencing dipendenza da sostanze stupefacenti pena per traffico di stupefacenti personale carcerario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Art. 80, lett. g, d.P.R. 309/1990
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cacciapaglia Filippo, nato a Capurso il 05/08/1980 avverso la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando il dato combinato delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei pagamenti eseguiti sulla carta poste pay della sorella dell'imputato che, trovandosi detenuto, procurava sostanze stupefacenti ai compagni di cella, e che gli sono valsi l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, lett. g, d.P.R. 309/1990;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere es ore Il Presi e