Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49134/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49134/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bitonti Andrea, nato a Pontedera il 02/03/1995 avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini della prova della destinazione alla cessione, il dato quantitativo e le modalità del fatto (la detenzione di oltre 90 gr. lordi di hashish da cui erano ricavabili oltre 250 d.m.s; la detenzione accertata in ora notturna) in assenza di elementi di ulteriore valutazione, neppure allegati dall'imputato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 49134/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondate le cesure sulla "eccessività della pena base", scelta adeguatamente motivata dai giudici del merito, in applicazione di criteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando il dato quantitativo della droga detenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti consumo di canapa traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondate le cesure sulla "eccessività della pena base", scelta adeguatamente motivata dai giudici del merito, in applicazione di criteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bitonti Andrea, nato a Pontedera il 02/03/1995 avverso la sentenza del 30/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini della prova della destinazione alla cessione, il dato quantitativo e le modalità del fatto (la detenzione di oltre 90 gr. lordi di hashish da cui erano ricavabili oltre 250 d.m.s; la detenzione accertata in ora notturna) in assenza di elementi di ulteriore valutazione, neppure allegati dall'imputato;

Rilevato, altresì, che sono manifestamente infondate le cesure sulla "eccessività della pena base", scelta adeguatamente motivata dai giudici del merito, in applicazione di criteri discrezionali di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando il dato quantitativo della droga detenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esiden