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Ordinanza — n. 49132/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to prior merit judgment analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible for failing to overcome the genericity threshold. The court found that the lower court had already correctly analyzed and rejected the arguments regarding criminal liability, sentencing, and mitigating circumstances based on the serial nature of the drug trafficking. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal drug trafficking liability serial criminal activity procedural costs order traffico aggravato di stupefacenti responsabilità scemata riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
artt. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARMOUNI ABDELLAH (CUI 04QP835) nato il 01/01/1994 LARGUO MARWAN (CUI 05M1F31) nato il 15/02/1992 RIDA ERRADDAD (CUI 04UG8ZZ) nato il 25/07/1995 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ' Ritenuto che il ricorso proposto da Abdellah Jarmouini è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito sia sulla identificazione, come cessionario, dell'odierno imputato, riconosciuto da più acquirenti le cui incertezze erano superabili dall'analisi dei contatti telefonici e dal comportamento tenuto dall'imputato all'atto del controllo presso la camera di albergo ove veniva trovato lo stupefacente.

Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto ed il coinvolgimento dell'imputato in una seriale attività di cessione; Ritenuto che il ricorso proposto da Rida Erraddad è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha vallorizzato valorizzando la notevole estensione, nel tempo e per diffusione, dell'attività di spaccio e, quindi, valorizzando, in modo non atomistico, mezzi, modalità e circostanze del fatto ostative a ritenere la condotta di lieve offensività; anche sulla determinazione della pena, mancata esclusione della recidiva e diniego di applicazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto ed il coinvolgimento dell'imputato in una seriale e professionale attività di cessione che si poneva in linea di continuità con le precedenti condanne;

Ritenuto, infine, che è inammissibile, per genericità, anche il motivo di ricorso di Arwan Larguo che denuncia messo esame della richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa. Lo stato di pregressa incensuratezza e l'entità della pena inflitta, allegati a sostegno del beneficio, non sono univocamente apprezzabili per l'applicazione della pena sospesa, richiesta, pertanto, implicitamente disattesa dalla Corte di merito che ne ha evidenziato la continuatività delle attività di spaccio.Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere