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Ordinanza — n. 49131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cucca Marco, nato a Orbetello il 04/01/1959 avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla colpevolezza dei reati di calunnia e di frode assicurativa (questo dichiarato prescritto), ascritti in concorso all'imputato, sono generici perché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, e, comunque, volti alla alternativa valutazione della prova ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico dei reati.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito sono pervenuti alla condanna attraverso motivazioni che appaiono saldamente ancorate alle risultanze processuali che chiamano in causa l'odierno ricorrente come compartecipe della condotta delittuosa, piuttosto che mero connivente rispetto ad azione ordita da altra persona; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione allegazioni fattuali non credibili colpa del patrocinatore denuncia mendace abbandono del procedimento per truffa lacune probatorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cucca Marco, nato a Orbetello il 04/01/1959 avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla colpevolezza dei reati di calunnia e di frode assicurativa (questo dichiarato prescritto), ascritti in concorso all'imputato, sono generici perché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di appello in merito all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, e, comunque, volti alla alternativa valutazione della prova ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico dei reati.

I giudici di merito sono pervenuti alla condanna attraverso motivazioni che appaiono saldamente ancorate alle risultanze processuali che chiamano in causa l'odierno ricorrente come compartecipe della condotta delittuosa, piuttosto che mero connivente rispetto ad azione ordita da altra persona; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres den