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Ordinanza — n. 49129/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49129/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49129/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARTAL SAID nato il 05/05/1980 ELHAOUASSI HAMID nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi proposti da Hamid Elhaouassi e Said Bartal sono inammissibili perché i comuni motivi di ricorso sul punto del giudizio di responsabilità, in relazione al reato sub capo 1, e la mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in relazione al punto 2 del reato sub capo 1 e delle condotte sub capo 2, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, sulla base di una valutazione non parcellizzata delle risultanze processuali alla stregua delle dichiarazioni rese dall'acquirente Galati, ha ricondotto ad una comune attività le condotte di cessione (l'imputato ricorrente individuato come Hamid e l'imputato Said agivano come galoppini del correo che l'acquirente contattava telefonicamente, utilizzando a turno le autovetture in uso a tutti e tre i ricorrenti) e, quindi, la detenzione della droga rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione occupata (anche) dagli odierni ricorrenti (oltre che dal correo che ha definito con pena concordata la posizione processuale) ritenendo irrilevante il preciso luogo (comune o nella camera a ciascuno in uso) del rinvenimento della droga.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto del numero di vendite e delle complessive modalità di detenzione dello stupefacente e allestimento di una vera e propria piazza di spaccio, non sono illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata che, secondo l'erronea prospettazione difensiva, sarebbe applicabile in relazione ale singole condotte descritti nei capi di imputazione; Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti contraffazione di merci infrazione qualificata LStup concorso proprio contravvenzione bagatellare favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARTAL SAID nato il 05/05/1980 ELHAOUASSI HAMID nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi proposti da Hamid Elhaouassi e Said Bartal sono inammissibili perché i comuni motivi di ricorso sul punto del giudizio di responsabilità, in relazione al reato sub capo 1, e la mancata qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in relazione al punto 2 del reato sub capo 1 e delle condotte sub capo 2, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, sulla base di una valutazione non parcellizzata delle risultanze processuali alla stregua delle dichiarazioni rese dall'acquirente Galati, ha ricondotto ad una comune attività le condotte di cessione (l'imputato ricorrente individuato come Hamid e l'imputato Said agivano come galoppini del correo che l'acquirente contattava telefonicamente, utilizzando a turno le autovetture in uso a tutti e tre i ricorrenti) e, quindi, la detenzione della droga rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione occupata (anche) dagli odierni ricorrenti (oltre che dal correo che ha definito con pena concordata la posizione processuale) ritenendo irrilevante il preciso luogo (comune o nella camera a ciascuno in uso) del rinvenimento della droga.

Tenuto conto del numero di vendite e delle complessive modalità di detenzione dello stupefacente e allestimento di una vera e propria piazza di spaccio, non sono illogiche le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata che, secondo l'erronea prospettazione difensiva, sarebbe applicabile in relazione ale singole condotte descritti nei capi di imputazione; Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. ) Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere e ns