Ordinanza — n. 49128/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Yui g Zhe4ang, nato a Zhejiang il 31/03/1971. j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Yui g Zhe4ang, nato a Zhejiang il 31/03/1971. j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P: esi dente