Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Yui g Zhe4ang, nato a Zhejiang il 31/03/1971. j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;

Parole chiave

Generato dall'IA
inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione pena pecuniaria non riscuotibile persecuzione determinante per la fuga motivazione inadeguata delle censure costituzionali esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Yui g Zhe4ang, nato a Zhejiang il 31/03/1971. j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P: esi dente