Ordinanza — n. 49126/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Baz Adel, nato in Marocco il 18/03/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la censura di mancanza di motivazione o sua illogicità in relazione all'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49126/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Baz Adel, nato in Marocco il 18/03/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la censura di mancanza di motivazione o sua illogicità in relazione all'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Baz Adel, nato in Marocco il 18/03/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la censura di mancanza di motivazione o sua illogicità in relazione all'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondata.
I giudici di appello, con corretto riferimento ai presupposti dell'istituto in esame, hanno, infatti, valorizzati), con riferimento all'aumento di pena per i reati di spaccio, le innumerevoli cessioni e le modalità organizzative che l'imputato si era dato (ricorrendo ad emissari per la consegna) per evitare di incorrere in responsabilità penali, quali indici sintomatici di gravità del fatto e negativo giudizio sulla personalità (da qui l'aumento di un anno, per le cessioni al Raffo; mesi sei, per quelle in favore di Arlandini e mesi quattro per ciascuno degli ulteriori reati);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere e sore Il Presi