Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to drug trafficking classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the drug offense as 'small-scale trafficking' under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990, despite evidence showing 68 grams of cocaine were found and split into doses. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appellate court correctly evaluated the total quantity and the specific circumstances of possession and seizure, which did not meet the threshold for small-scale trafficking.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the classification of a drug offense as small-scale trafficking is inadmissible if the lower court's assessment of the total quantity and circumstances is not manifestly erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Diano Santino, nato a Reggio Calabria il 06/08/1985 avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo della cocaina detenuta, in parte frazionata in dosi, variamente occultata e risultata complessivamente pari a gr. 50, per quella detenuta a bordo dell'auto e gr. 18, per quella rinvenuta nel corso della successiva perquisizione), dato che ha ragionevolmente fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sident