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Ordinanza — n. 49122/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49122/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarnelli Antonio, nato a Napoli il 01/08/1985 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in presenza della pregressa manifestazione di aggressività verso un agente di polizia penitenziaria e di perdurante condotte aggressive dell'imputato condotto presso l'infermeria;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49122/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., in presenza della pregressa manifestazione di aggressività verso un agente di polizia penitenziaria e di perdurante condotte aggressive dell'imputato condotto presso l'infermeria;

Parole chiave

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violenza contro le autorità agente di polizia motivi di sicurezza misura di sicurezza penale reato di coazione pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sarnelli Antonio, nato a Napoli il 01/08/1985 avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in presenza della pregressa manifestazione di aggressività verso un agente di polizia penitenziaria e di perdurante condotte aggressive dell'imputato condotto presso l'infermeria;

Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. . Tale circostanza, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo - tenuto conto che l'imputato aveva aggredito uno degli agenti, colpendolo con un bastone rudimentale - neppure gli estremi di un'attività illegittima nell'accompagnamento in infermeria per verificare le condizioni, anche psichiche, dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Rr si