Ordinanza — n. 49121/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Tonno Giovanna, nata a Napoli il 16/05/1975 avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le ragioni già poste a fondamento della condanna in primo grado disattendo le generiche deduzioni dei motivi di appello sul mancato proscioglimento, riproposte con il ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le ragioni già poste a fondamento della condanna in primo grado disattendo le generiche deduzioni dei motivi di appello sul mancato proscioglimento, riproposte con il ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Tonno Giovanna, nata a Napoli il 16/05/1975 avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le ragioni già poste a fondamento della condanna in primo grado disattendo le generiche deduzioni dei motivi di appello sul mancato proscioglimento, riproposte con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente