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Ordinanza — n. 49119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jlazzi Faouzi, nato in Tunisia il 22/08/1994 avverso la sentenza del 30(03/2023 della Corte di appello di R.oma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancanza di prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, costituisce mera riproduzione delle censure svolte in appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, costituisce mera riproduzione delle censure svolte in appello.

Parole chiave

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sostanze soggette a restrizione detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti sostanza pericolosa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Jlazzi Faouzi, nato in Tunisia il 22/08/1994 avverso la sentenza del 30(03/2023 della Corte di appello di R.oma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancanza di prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, costituisce mera riproduzione delle censure svolte in appello.

Le conclusioni della sentenza impugnata non prestano il fianco a rilievi di manifesta illogicità essendo fondate su dati quali le modalità di conservazione della droga, già confezionata in 47 involucri, e le altre modalità e circostanze del fatto poiché l'imputato veniva controllato in un noto luogo di spaccio, aspetti che, dunque, correttamente, sono stati valorizzati dalla Corte territoriale come indici della destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente detenuto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr siclent