Ordinanza — n. 49117/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Santa Daniele, nato a Roma il 25/01/1974 avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto, che manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assoluzione per la mancata sussunzione del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nella fattispecie di uso personale alla stregua non solo delle modalità e circostanze di fatto (possesso di materiale atto al confezionamento) ma, soprattutto, delle risultanze dell'esame di uno dei cellulari dell'imputato nel quale erano riportati messaggi relativi a consegne, neppure modiche ("minimo cento");Ritenuto, altresì, che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49117/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Santa Daniele, nato a Roma il 25/01/1974 avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto, che manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assoluzione per la mancata sussunzione del fatto, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nella fattispecie di uso personale alla stregua non solo delle modalità e circostanze di fatto (possesso di materiale atto al confezionamento) ma, soprattutto, delle risultanze dell'esame di uno dei cellulari dell'imputato nel quale erano riportati messaggi relativi a consegne, neppure modiche ("minimo cento");Ritenuto, altresì, che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag.
2) valorizzando la condanna, non ancora irrevocabile, per reato specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere esfé e 7 Il pr