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Ordinanza — n. 49115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Scolaro Antonino, nato a Sant'Agata di Militello il 04/08;1980 2. Scolaro Angelo, nato a Patti il 18/08/1959 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi di Scolaro Angelo e Scolaro Antonino non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente ritenuto sussistente in ragione della concreta modalità oppositiva della condotta dell'imputato Scolaro Antonino che, in relazione ad un controllo in corso per riscontrate anomalie nella targa dell'autovettura "si scagliava contro gli agenti", inveendo nei loro confronti, 9-Th prontamente coadiuvato dal padre, Scolaro Angelo che proferiva frasi minacciose contro gli agenti.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen, art. 482 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infine, che la reiterazione di condotte illecite, progressivamente ingravescenti, passate dal rifiuto a recarsi in caserma per chiarire le ragioni della circolazione con targa falsa, alla opposizione violenta agli ulteriori accertamenti, sono state correttamente valorizzate per il diniego di applicazione del fatto di lieve entità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q. rol.

Parole chiave

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art. 337 cod. pen art. 393-bis cod. pen art. 482 cod. pen art. 131-bis cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
Manifestamente infondati anche i motivi di ricorso che concernono la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod.
art. 482 cod. pen
pen.: la reazione degli imputati si è verificata a fronte delle indagini volte ad accertare la falsificazione della targa del veicolo a bordo del quale circolava Angelo Scolaro, falsità che è valsa la contestazione del reato di cui all'art. 482 cod.
art. 131-bis cod. pen

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Scolaro Antonino, nato a Sant'Agata di Militello il 04/08;1980 2. Scolaro Angelo, nato a Patti il 18/08/1959 avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi di Scolaro Angelo e Scolaro Antonino non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente ritenuto sussistente in ragione della concreta modalità oppositiva della condotta dell'imputato Scolaro Antonino che, in relazione ad un controllo in corso per riscontrate anomalie nella targa dell'autovettura "si scagliava contro gli agenti", inveendo nei loro confronti, 9-Th prontamente coadiuvato dal padre, Scolaro Angelo che proferiva frasi minacciose contro gli agenti.

Correttamente i giudici del merito hanno valorizzato sulla ricostruzione della dinamica dei fatti, le dichiarazioni rese dai verbalizzanti, rispetto alle quali non è configurabile, in ragione della interpretazione fornita dalla Corte in punto di attendibilità e precisione della ricostruzione in fatto, alcun vizio di travisamento della prova e, pertanto, ritenute recessive le dichiarazioni dei familiari degli imputati. Manifestamente infondati anche i motivi di ricorso che concernono la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.: la reazione degli imputati si è verificata a fronte delle indagini volte ad accertare la falsificazione della targa del veicolo a bordo del quale circolava Angelo Scolaro, falsità che è valsa la contestazione del reato di cui all'art. 482 cod. pen., accertamento che legittimava i controlli ai quali gli imputati hanno tentato di sottrarsi mediante le minacce e comportamenti oppositivi descritti nonché presentando, a firma di Antonino Scolaro, una denuncia contro ignoti per andare esenti da responsabilità penale per il delitto di falso sicché alcun atto arbitrario o semplicemente illegittimo è ravvisabile nella condotta degli operanti;

Considerato, altresì, che la misura della pena applicata e il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della gravità dei fatti e rifiuto di ogni responsabilità, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa;

Considerato, infine, che la reiterazione di condotte illecite, progressivamente ingravescenti, passate dal rifiuto a recarsi in caserma per chiarire le ragioni della circolazione con targa falsa, alla opposizione violenta agli ulteriori accertamenti, sono state correttamente valorizzate per il diniego di applicazione del fatto di lieve entità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.P. Q. rol.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consiglier