Cassation court dismisses appeals for generic insults against judges as inadmissible under Italian criminal law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Rainieri and others inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued their statements constituted generic insults and threats against judges, but the court found these arguments insufficient for a review of fact. The court ruled that the lower court correctly assessed the specific context and words used to determine they targeted specific individuals rather than the judicial decision itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis and 343 of the Criminal Code; appeals based on generic insults or threats against judges are inadmissible in cassation if the lower court properly evaluated the specific context and intent to offend specific persons rather than contesting a decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Rainieri Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 13/11/1983 Rainieri Ottorino, nato a Lamezia Terme il 21/03/1979 Ferraiuolo Adelina, nata a Lamezia Terme il 08/07/1974 Torcasio Teresa, nata a Soveria Mannelli il 10/03/1995 avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 343 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze - accertate attraverso la escussione dei verbalizzanti e ricostruzione del contesto in cui le frasi erano state rivolte ai magistrati - che la Corte di appello ha correttamente valutato per sussumerle nelle fattispecie di reato contestate.
In particolare, la Corte di merito ha valorizzato il contesto e le parole pronunciate per escludere che le espressioni oltraggiose e minatorie utilizzate fossero volte ad una generica contestazione della decisione, piuttosto che ad offendere e minacciare le persone dei magistrati che avevano deliberato una decisione contraria alle aspettative degli imputati, Ranieri Giuseppe e Ranieri Ottorino, e dei loro congiunti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a