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Ordinanza — n. 49110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Simone Luana, nata a Catania il 31/07/1994 avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 49110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Parole chiave

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buona fede responsabilità per colpa accuse di truffa responsabilità dell'importatore colpa concomitante commercio elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Simone Luana, nata a Catania il 31/07/1994 avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di affermazione della responsabilità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prffls dente