Ordinanza — n. 49109/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Torre Michele, nato a Manfredonia il 10/07/1975 avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73„ comma 1, d.PR. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale ovvero a consumo di gruppo per la genericità delle deduzioni difensive, prive di riscontro e, comunque, manifestamente infondate anche tenuto conto della quantità dello stupefacente (pari a gr. 68 di principio attivo di cocaina);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49109/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73„ comma 1, d.PR. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale ovvero a consumo di gruppo per la genericità delle deduzioni difensive, prive di riscontro e, comunque, manifestamente infondate anche tenuto conto della quantità dello stupefacente (pari a gr. 68 di principio attivo di cocaina);
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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: La Torre Michele, nato a Manfredonia il 10/07/1975 avverso la sentenza del 12/12/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73„ comma 1, d.PR. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la destinazione ad uso esclusivamente personale ovvero a consumo di gruppo per la genericità delle deduzioni difensive, prive di riscontro e, comunque, manifestamente infondate anche tenuto conto della quantità dello stupefacente (pari a gr. 68 di principio attivo di cocaina);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente