Ordinanza — n. 49108/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ancona Luciano, nato a Fasano il 09/10/1991 avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell'imputato, il dato risultante dalla dichiarazioni rese dall'acquirente e delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria sul movimento dell'auto dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 49108/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ancona Luciano, nato a Fasano il 09/10/1991 avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell'imputato, il dato risultante dalla dichiarazioni rese dall'acquirente e delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria sul movimento dell'auto dell'imputato.
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere est ore Il Prieside