Ordinanza — n. 49105/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Disha Lefter, nato in Albania il 01/12/1972 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell'imputato, il dato risultante dalle dichiarazioni rese da Sarorel e dal Donadio e le risultanze del controllo di Polizia del 25 settembre 2013 che conduceva al rinvenimento dello stupefacente in occasione del trasporto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 49105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto e le concrete modalità del coinvolgimento dell'imputato, affatto di scarsa importanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Disha Lefter, nato in Albania il 01/12/1972 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell'imputato, il dato risultante dalle dichiarazioni rese da Sarorel e dal Donadio e le risultanze del controllo di Polizia del 25 settembre 2013 che conduceva al rinvenimento dello stupefacente in occasione del trasporto.
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di positivi elementi apprezzabili come significativi della mancanza di pericolosità sociale, correttamente il giudice del merito ha valorizzato le concrete modalità del fatto e le concrete modalità del coinvolgimento dell'imputato, affatto di scarsa importanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere ètensore Il Presi