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Ordinanza — n. 49104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tummolo Alessandro, nato a Milano il 16/02/1980 avverso la sentenza del 17/4/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente ritenuto sussistente in ragione della concreta modalità oppositiva della condotta dell'imputato che rifiutava di spostarsi dal luogo in cui si trovava intralciando i controlli delle persone in fila per visitare i congiunti.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 49104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., correttamente ritenuto sussistente in ragione della concreta modalità oppositiva della condotta dell'imputato che rifiutava di spostarsi dal luogo in cui si trovava intralciando i controlli delle persone in fila per visitare i congiunti.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione di sicurezza controllo periodico della detenzione controlli alle frontiere, asilo e immigrazione diritti del detenuto condizioni della detenzione preventiva consegna di carcerati

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tummolo Alessandro, nato a Milano il 16/02/1980 avverso la sentenza del 17/4/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente ritenuto sussistente in ragione della concreta modalità oppositiva della condotta dell'imputato che rifiutava di spostarsi dal luogo in cui si trovava intralciando i controlli delle persone in fila per visitare i congiunti.

Le minacce proferite alla richiesta dell'agente, idonee ad intralciare e compromettere il servizio in corso, non erano dunque configurabili quale mera protesta in funzione del proprio ingresso in carcere ma erano dirette e funzionali, con piena consapevolezza, a ostacolare le funzioni di controllo e sorveglianza dell'agente proposto ai controlli; Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità - che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale - dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il