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Ordinanza — n. 49100/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49100/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gabelia Zura, nato in Georgia il 11/11/1979 avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2015 è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati, decorrente il 10 luglio 2022, occorre aggiungere la sospensione per 350 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata ed è irrilevante che il termine sia decorso alla data odierna poiché l'inammissibilità del ricorso, e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2015 è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati, decorrente il 10 luglio 2022, occorre aggiungere la sospensione per 350 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata ed è irrilevante che il termine sia decorso alla data odierna poiché l'inammissibilità del ricorso, e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

Parole chiave

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durata dell'infrazione termine di sospensione ritardo ingiustificato assenza prolungata inattività successiva alla sospensione durata della rendita di invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gabelia Zura, nato in Georgia il 11/11/1979 avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi il 10 gennaio 2015 è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati poiché al termine massimo di prescrizione dei reati, decorrente il 10 luglio 2022, occorre aggiungere la sospensione per 350 giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione non era decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata ed è irrilevante che il termine sia decorso alla data odierna poiché l'inammissibilità del ricorso, e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prg ident