Italian Supreme Court dismisses appeal on reproductive grounds for sentencing errors not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Modou Fall inadmissible for reproductive reasons. The appellant argued that the sentence was excessive, but the Court held that the failure to raise the mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code in the appellate proceedings precludes its examination at this stage. Furthermore, since the appeal was originally inadmissible, the subsequent statute of limitations did not affect the outcome, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: The Supreme Court cannot examine facts-based mitigating circumstances not deduced in the appellate instance, and procedural inadmissibility bars the review of subsequent statutes of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Modou Fall, nato in Senegal il 03/03/1999 avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici di appello sulla entità della pena inflitta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR 309/1990 (mesi quattro e giorni venti di reclusione); che la mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., non dedotta in appello, nn può essere esaminata da questa Corte perché verificabile solo sulla base di circostanze di fatto, insuscettibili di ricostruzione in sede di legittimità;
Rilevato, altresì, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre id