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Ordinanza — n. 49096/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49096/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Hajjami Abdelrhani, nato in Marocco il 13/03/1964 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici di appello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR 309/1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49096/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.PR 309/1990.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza imputazione per reati di stupefacenti capacità di subire la carcerazione precedenti penali rilevanti allontanamento malgrado rischio di persecuzione riduzione del divieto d'entrata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El Hajjami Abdelrhani, nato in Marocco il 13/03/1964 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici di appello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR 309/1990.

La misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati - in relazione alla detenzione di diverse tipologie di stupefacenti - è stata correttamente argomentata, previa esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere est sore Il Presi ente