Ordinanza — n. 49086/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO CARMELO nato a RIBERA il 01/04/1978 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 01/03/2023, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p. presentata da Carmelo LUPARELLO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 01/03/2023, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p. presentata da Carmelo LUPARELLO.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPARELLO CARMELO nato a RIBERA il 01/04/1978 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 01/03/2023, rigettava l'istanza ex art. 671 c.p.p. presentata da Carmelo LUPARELLO.
2. Ricorre Carmelo LUPARELLO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso