Ordinanza — n. 49080/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl GIP del TRIBUNALE di PAVIA, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a SABRA Mannhoud Abdeltawwab Elsayed, SABRA Ali Abdeltawwab Elsayed, SABRA Abdullah Abdeltawwab Elsayed la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentato omicidio, danneggiamento e porto d'arma.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49080/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentato omicidio, danneggiamento e porto d'arma.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SABRA MAMHOUD ABDELTAWWAB ELSAYED nato il 09/12/1991 SABRA ALI ABDELTAWWAB ELSAYED nato il 19/01/1989 SABRA ABDULLAH ABDELTAWWAB ELSAYED nato il 21/02/1995 avverso la sentenza del 09/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del TRIBUNALE di PAVIA, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a SABRA Mannhoud Abdeltawwab Elsayed, SABRA Ali Abdeltawwab Elsayed, SABRA Abdullah Abdeltawwab Elsayed la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentato omicidio, danneggiamento e porto d'arma.
2. Ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, che chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio 3. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 3.1 Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge, quest'ultima genericamente dedotta, non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. C