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Ordinanza — n. 49070/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49070/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI PASQUALE nato a FOGGIA il 09/12/1989 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., proposta da Pasquale Rinaldi, tra la sentenza sub 1. (Tribunale Alessandria 27/09/2018), e le sentenze, già unificate con ordinanza della Corte appello Bologna del 11/07/2017, sub 2. (Tribunale Parma del 22/02/2016); sub 3. (Tribunale di Mantova 01/07/2016) e sub 4. (Corte appello Bologna del 24/11/2016).

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 671 C.P, art. 187 disp. att. C.P, art. 135 C.P, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49070/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena esecuzione della pena pena complementare indennità maggiorata differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., proposta da Pasquale Rinaldi, tra la sentenza sub 1.
art. 671 C.P
Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 187 disp. att. C.P
671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt.
art. 135 C.P
(previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI PASQUALE nato a FOGGIA il 09/12/1989 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., proposta da Pasquale Rinaldi, tra la sentenza sub 1. (Tribunale Alessandria 27/09/2018), e le sentenze, già unificate con ordinanza della Corte appello Bologna del 11/07/2017, sub 2. (Tribunale Parma del 22/02/2016); sub 3. (Tribunale di Mantova 01/07/2016) e sub 4. (Corte appello Bologna del 24/11/2016).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione all'incremento per il reato satellite, quantificato in anni 1 e mesi 8 di reclusione; rappresenta il difensore come in relazione alla posizione di latri coimputati, la rideterminazione della pena in aumento stabilita in executivis sia stata di gran lunga inferiore (tra 4 e 6 mesi). La difesa ha presentato memoria difensiva, chiedendo la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione, adducendo la sussistenza di un contrasto di giudicati rispetto ad altra ordinanza emessa nei confronti di coimputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di quantificazione della pena a seguito della applicazione della disciplina del reato continuato è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte - dopo la decisione delle Sezioni unite 27/3/92, Cardarilli - che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati c.d. satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata.

A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.

Nel caso specifico, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che governano la subiecta materia.Posto che risulta del tutto irrilevante l'entità degli aumenti fissati per posizioni diverse dall'attuale ricorrente, osserva la Corte come il giudice dell'esecuzione abbia espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato l'incremento con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., agli aumenti già stabiliti in sede esecutiva, nei confronti del medesimo Rinaldi, con ordinanza della Corte appello Bologna del 11/07/2017, e considerata la gravità del fatto di cui alla sentenza del Tribunale Alessandria 27/09/2018.

A fronte di detta argomentazione non manifestamente illogica è evidente che la doglianza difensiva appare finalizzata ad una rivalutazione non consentita in questa sede.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de